È manifestamente inammissibile, per irrilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: infatti, nel giudizio a quo , di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, versa nella fase cosiddetta di "osservazione", destinata a concludersi o con l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria o con la dichiarazione di fallimento, mentre la norma censurata attiene all'accertamento del passivo nella successiva ed eventuale fase di amministrazione straordinaria e il rimettente non è tenuto a fare della stessa alcuna applicazione.
Art. 18 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 53 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 1 Disposizioni in materia di attivita' produttive · Art. 3 cost.