Art. 52 — Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
