Art. 32 — Provvedimenti per la prosecuzione dell 'esercizio dell 'impresa
Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
