Art. 15 — Commissario giudiziale
Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli ((articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza)), salvo quanto previsto dagli artieoli 39, eomma 1, e' 47 del presente decreto.
Testo vigente dal 15 luglio 2022
