Art. 16 — Sostituzione del commissario giudiziale
Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo eommissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve pervenire. Il tribunale nomina il nuovo eommissario in conformita' dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non e' pervenuta nel termine.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
