Art. 198 fallimento — Organi della liquidazione amministrativa

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativo.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art198 · fonte del testo

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