Art. 13 — Sistema di controlli ufficiali
L'attivita' di controllo ufficiale e' svolta dalle autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, che provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento e all' irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto. Le autorita' competenti svolgono le attivita' di cui al presente articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla legislazione vigente. Sono fatte salve l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento.
Testo vigente dal 17 marzo 2017
