Autorita' competenti All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle Aziende unita' sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni in quanto compatibili.
Testo vigente dal 17 marzo 2017
