Art. 16 — Sistema di controlli ufficiali
L'attivita' di controllo ufficiale, e' prerogativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. I soggetti che svolgono l'attivita' di controllo ufficiale, di cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla legislazione vigente.
Testo vigente dal 31 ottobre 2012
