Art. 1 — Scopo e ambito d'applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2012, n. 78.
Abrogato dal 16 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2012, n. 78.
Abrogato dal 16 giugno 2012
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3 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2003 al 16 giugno 2012. 315 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il presente decreto persegue lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire la libera circolazione, anche con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio ed all'utilizzazione ripetuta. Il presente decreto si applica:
tolto: a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'articolo 2;
tolto: b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformita', alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'articolo 2, conformi ai requisiti tecnici stabiliti:
tolto: 1) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose su strada, dalla direttiva 94/55/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;
tolto: 2) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;.inh;
tolto: c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica:
tolto: 1) alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere a) e b);
tolto: 2) alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformita' previsto dalle disposizioni vigenti. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alle date di cui all'articolo 15, commi l e 2, o, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, entro i termini ivi indicati, e non rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. Non rientrano, altresi', nell'ambito di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio della Comunita' europea ed il territorio di paesi terzi, realizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 della direttiva 94/55/CE, o dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2012, N. 78
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-02-02;23~art1 · fonte del testo
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