Art. 16 — Disposizioni transitorie e finali
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2001 al 15 luglio 2016. 188 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1997, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, o dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in attuazione, rispettivamente, delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono costituire la base per la presunzione di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto. Le regole tecniche comuni previste nella direttiva 98\13\CE, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono costituire la base per la presunzione di conformita' agli altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 del presente decreto. Sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98\13\CE o alle norme vigenti anteriormente alla data dell'8 aprile 2000, immessi per la prima volta sul mercato prima del 7 aprile 1999 o entro due anni dalla medesima data. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269~art16 · fonte del testo
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