Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2001 al 23 ottobre 2007. 570 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: In sede di prima attuazione del presente decreto e al fine di favorire il completamento del processo di liberalizzazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, e all'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la conseguente possibilita' per una pluralita' di soggetti di dotarsi dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dagli allegati in esso richiamati, in attesa della riforma del Ministero dei trasporti e della navigazione prevista dal capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche al fine di garantire la sicurezza ferroviaria, le funzioni di organismo notificato possono essere svolte da organismi tecnici che risultino dotati di comprovata e qualificata esperienza, idonee competenze e adeguata organizzazione in materia ferroviaria, ovvero che abbiano esercitato le funzioni e i poteri pubblicistici gia' attribuiti da norme di legge o di regolamento nella medesima materia, e che dimostrino il possesso dei requisiti richiesti, con particolare riferimento alla prescritta terzieta' e imparzialita' delle funzioni esercitate, anche mediante la costituzione di apposita societa' partecipata da istituti universitari pubblici, specializzati in materia, e aperta alla partecipazione di altri soggetti, purche' questi ultimi risultino in posizione minoritaria. In attesa dell'adozione delle STI, la valutazione della conformita' alle specifiche tecniche e di idoneita' all'impiego per i componenti interoperabili e la verifica di conformita' alle disposizioni vigenti di un sottosistema interoperabile sono svolte dal gestore dell'infrastruttura nazionale o da apposita societa' da esso partecipata, sulla base delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 3. Al gestore dell'infrastruttura nazionale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, e del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, e' responsabile dell'emanazione delle disposizioni normative di attuazione delle norme e degli standard di sicurezza della circolazione treni e dell'esercizio ferroviario, nonche' dell'emissione delle prescrizioni, della messa in esercizio dell'infrastruttura nazionale e del rilascio del certificato di sicurezza, compete altresi' di autorizzare l'apertura al pubblico esercizio delle linee e dei singoli impianti del sistema ferroviario italiano ad alta velocita', predeterminandone ed effettuandone le relative verifiche e prove funzionali. Esso puo' anche disporre l'immissione in esercizio parziale per ciascun sottosistema. La verifica che un componente o un sottosistema soddisfi gli ulteriori requisiti di sicurezza, non specificati nelle STI, e' svolta sulla base delle vigenti norme nazionali in materia. In relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio 26 giugno 1969 e in conformita' all'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativo alla disciplina delle modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 2000 e la disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche per gli anni 1999 e 2000, secondo la quantificazione di lire 6.052.3 miliardi e di lire 5.575,1 miliardi, rispettivamente, per i servizi previsti dal contratto di servizio e dal contratto di programma relativi ai medesimi anni. All'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole "Ferrovie dello Stato S.p.a." sono inserite le seguenti: "ovvero alle societa' derivanti dalla sua scissione".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-24;299~art12 · fonte del testo

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