Art. 16 — Norme transitorie e finali
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.
Abrogato dal 18 aprile 1997
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 89.
Abrogato dal 18 aprile 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza di detto parere. Tutti i decreti previsti per l'attuazione della presente legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriale previsti per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure amministrative attualmente in vigore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1997, N. 89
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222~art16 · fonte del testo
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