(( Le apparecchiature oggetto della direttiva 2004/108/CE immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alla medesima direttiva 2004/108/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messe in servizio anche successivamente. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80)).
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 26 maggio 2016. 347 parole tolte, 93 parole aggiunte.
tolto: Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali il produttore o il suo rappresentante autorizzato ha redatto una dichiarazione di conformita' secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 1, di detto decreto legislativo, entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un certificato da un organismo competente secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 2, di detto decreto legislativo entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 e' consentita la immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto. Gli impianti fissi messi in servizio dopo il 20 luglio 2007 devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto. Gli organismi competenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali e' stato pubblicato il decreto di riconoscimento entro il 20 luglio 2007, continuano ad operare come organismi notificati ai sensi dell'articolo 14, limitatamente alle categorie per le quali e' stato ottenuto il riconoscimento, per quanto rispondenti a quelle previste nell'allegato VIII, fino alla scadenza del riconoscimento stesso e comunque non oltre il 20 luglio 2009. Per le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 poste in essere in osservanza del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo il 20 luglio 2007 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i soggetti interessati procedono all'adeguamento alle nuove disposizioni nel termine di sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 18, comma 1. I procedimenti di riconoscimento degli organismi competenti o notificati, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le nuove disposizioni. L'eventuale regolarizzazione delle istanze avviene entro il termine di 60 giorni dalla data di cui all'articolo 18, comma 1aggiunto: Le apparecchiature oggetto della direttiva 2004/108/CE immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alla medesima direttiva 2004/108/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messe in servizio anche successivamente. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194~art19 · fonte del testo
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