Art. 12 — Organismi notificati
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128.
Abrogato dal 15 luglio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2001 al 15 luglio 2016. 298 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero delle comunicazioni designa gli organismi che rispettano i criteri di cui all'allegato VI annesso al presente decreto per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformita' previste dall'articolo 11. 2 Gli organismi, che intendono ottenere la designazione di cui al comma 1, presentano apposita domanda al Ministero delle comunicazioni, fornendo ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI annesso al presente decreto. Il Ministero delle comunicazioni si pronuncia entro centoventi giorni. 3. Il Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli organismi ed accerta che essi mantengano i requisiti di cui all'allegato VI annesso al presente decreto. 4. Le spese relative ai commi 1 e 3 del presente articolo sono a carico dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 5. Il Ministero delle comunicazioni informa la Commissione europea in merito agli organismi notificati di cui al comma 1. 6. Gli organismi notificati stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono pubblici. 7. Il Ministero delle comunicazioni, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfi piu' i criteri indicati nell'allegato VI annesso al presente decreto ovvero non espleti correttamente i propri compiti, adotta un provvedimento motivato di sospensione e successivamente di revoca se il soggetto interessato non ottemperi alle indicazioni. 8. I provvedimenti di cui al comma 7 sono notificati alla Commissione europea. 9. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi notificati e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla stessa Commissione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2016, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;269~art12 · fonte del testo
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