Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 2002 al 16 giugno 2012. 302 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, comunica alla Commissione europea ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, stabiliti nella Comunita', riconosciuti conformemente ai criteri indicati nel comma 2, idonei a provvedere alle ispezioni periodiche dei recipienti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), o alla rivalutazione della conformita' dei recipienti esistenti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, conformi a un tipo rivalutato da un organismo notificato al fine di garantire, secondo le procedure di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1 il continuo rispetto delle pertinenti disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. L'autorita' competente provvede inoltre a comunicare agli organismi autorizzati il numero di identificazione assegnato preventivamente dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'autorita' competente si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo periodo, essa comunica alla Commissione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, stabiliti nella Comunita', riconosciuti ai fini dell'ispezione periodica delle cisterne. L'elenco degli organismi autorizzati che hanno ottenuto il riconoscimento, il loro numero di identificazione ed i compiti per i quali sono stati riconosciuti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Per il riconoscimento degli organismi autorizzati si applicano i criteri fissati negli allegati I e III. Ciascun organismo fornisce all'autorita' competente esaurienti informazioni e documentazione comprovante la conformita' ai criteri indicati negli allegati I e III. Il riconoscimento di un organismo e' revocato quando l'autorita' competente constata che l'organismo non soddisfa piu' i criteri indicati nel comma 2. L'autorita' competente ne informa immediatamente la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2012, N. 78

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-02-02;23~art9 · fonte del testo

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