Art. 1 — Definizioni e ambito di applicazione
Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)proprietario o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli animali;
- b)autorita' competente: il Ministero della salute e quali autorita' sanitarie territorialmente competenti: le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie locali;
- c)galline ovaiole: le galline della specie Gallus gallus, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova;
- d)nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, cosi' detto nido di gruppo;
- e)lettiera: il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;
- f)gabbia: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;
- g)sistema a batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate;
- h)zona utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 per cento sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile;
- i)unita' produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto o in parte le galline ovaiole;
- l)allevamento: insieme di una o piu' unita' produttive situate nella stessa area. Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole riproduttrici, nei confronti dei quali trovano comunque applicazione le prescrizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
Testo vigente dal 20 settembre 2003
