Art. 1 — Ambito di applicazione
Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
- b)proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli animali;
- c)autorita' competente: il Ministero della sanita' e le autorita' sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche. Il presente decreto non si applica agli animali:
- a)che vivono in ambiente selvatico;
- b)destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attivita' culturali o sportive;
- c)da sperimentazione o da laboratorio;
- d)invertebrati.
Testo vigente dal 24 aprile 2001
