Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria dei polli;
  • b)detentore: la persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;
  • c)autorita' competente: le autorita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193;
  • d)veterinario ufficiale: un veterinario qualificato, in conformita' dell'allegato I, sezione III, capo IV, (parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorita' competente;
  • e)pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;
  • f)stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli;
  • g)capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in cui e' allevato un gruppo di polli;
  • h)area utilizzabile: un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera;
  • i)densita' di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile;
  • l)gruppo: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento;
  • m)tasso di mortalita' giornaliera: il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100;
  • n)tasso di mortalita' giornaliera cumulativo: la somma dei tassi di mortalita' giornaliera.

Testo vigente dal 5 novembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181~art2 · fonte del testo

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