Art. 4 — Consiglio superiore di sanità

Il Consiglio superiore di sanita' e' organo consultivo tecnico del Ministro della sanita' e svolge le seguenti funzioni:

  • a)prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita';
  • b)propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanita';
  • c)propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
  • d)propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
  • e)propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni. Il Consiglio superiore di sanita' esprime parere obbligatorio:
  • a)sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;
  • b)sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
  • c)sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
  • d)sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanita', ai sensi dei nn. 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
  • e)(( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392));
  • f)sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;
  • g)sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;
  • h)sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;
  • i)sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialita' medicinali;
  • l)sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unita' sanitarie locali. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita' sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1993 al 12 gennaio 1999. 19 parole tolte, 11 parole aggiunte.

e) tolto: sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi per l'uomo e gli animali aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266~art4 · fonte del testo