Art. 4 — Consiglio superiore di sanità
Il Consiglio superiore di sanita' e' organo consultivo tecnico del Ministro della sanita' e svolge le seguenti funzioni:
- a)prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita';
- b)propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanita';
- c)propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
- d)propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
- e)propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni. Il Consiglio superiore di sanita' esprime parere obbligatorio:
- a)sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;
- b)sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
- c)sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
- d)sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanita', ai sensi dei nn. 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
- e)(( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 6 OTTOBRE 1998, N. 392));
- f)sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;
- g)sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;
- h)sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;
- i)sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialita' medicinali;
- l)sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unita' sanitarie locali. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita' sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 12 gennaio 1999
