Art. 2 — Organizzazione del Ministero
Articolo abrogato dal d.p.r. 7 dicembre 2000, n. 435.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 7 dicembre 2000, n. 435.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1993 al 16 febbraio 2001. 409 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: 1. L'organizzazione del Ministero e' articolata in La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamenti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base dei seguenti criteri:
tolto: a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
tolto: b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
tolto: c) gli uffici costituiscono le unita' operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;
tolto: d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi. Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 10. La dotazione organica del Ministero e' rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque non superiore ai posti attualmente coperti, sulla base dei seguenti criteri:
tolto: a) eliminazione delle duplicazioni di struttura;
tolto: b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;
tolto: c) contenimento della spesa pubblica;
tolto: d) razionalizzazione dell'organizzazione. Con decreti del Ministro, sono definiti:
tolto: a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi e le relative competenze;
tolto: b) gli uffici con durata determinata o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
tolto: c) la preposizione dei dirigenti agli uffici e l'assegnazione del personale. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di studio anche con la partecipazione di esperti estranei all'amministrazione, nei limiti delle dotazioni dei capitoli di spesa. Con le stesse modalita' e' istituita e disciplinata la commissione per la ricerca sanitaria, sentito anche il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266~art2 · fonte del testo
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