Il presente decreto si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilita' transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie. II presente decreto non trova applicazione:
- a)per il traffico di passeggeri transfrontaliero locale e regionale e per il traffico merci transfrontaliero che non superi i 15 chilometri al di la' della frontiera;
- b)per il traffico tra stazioni di frontiera ufficiali la cui lista figura in allegato all'accordo annesso alla direttiva 2005/47/CE;
- c)per i treni sugli assi transfrontalieri che iniziano e finiscono sull'infrastruttura dello stesso Stato membro e utilizzano l'infrastruttura di un altro Stato membro senza effettuare fermate, operazioni che possono pertanto essere considerate come operazioni di trasporto nazionale.
Testo vigente dal 10 febbraio 2011
