Ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

  • a)servizi di interoperabilita' transfrontaliera: i servizi transfrontalieri effettuati oltre 15 chilometri al di la' della frontiera e per i quali le imprese ferroviarie necessitano di almeno due certificati di sicurezza;
  • b)lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilita' transfrontaliera: ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi ferroviari e complementari a bordo treno di interoperabilita' transfrontaliera per piu' di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera;
  • c)orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;
  • d)periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
  • e)periodo notturno: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, come definito dalla legislazione nazionale, e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5;
  • f)prestazione notturna: qualsiasi prestazione di almeno 3 ore di lavoro durante il periodo notturno;
  • g)riposo fuori residenza: riposo giornaliero che non puo' essere effettuato nella normale sede di residenza del personale mobile;
  • h)macchinista: il lavoratore incaricato di guidare una macchina di trazione;
  • i)tempo di guida: la durata di un'attivita' programmata nel corso della quale il macchinista e' responsabile della guida di una macchina di trazione, escluso il tempo previsto per la messa in servizio e per la messa fuori servizio della macchina, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina in trazione;
  • l)alloggio confortevole: qualsiasi soluzione logistica atta a consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore.

Testo vigente dal 10 febbraio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264~art3 · fonte del testo

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