Art. 10-bis — Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3

Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non e' stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto ((di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), e comunque ((deve)):

  • a)individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;
  • b)consentire la valutazione dell'idoneita' delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2;
  • b-bis)contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027. (( Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 e' presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non puo' in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo. )) In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui ((ai commi 5 e 5-bis)), la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro ((centottanta)) giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui ((ai commi 5 e 5-bis)), i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili il controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:
  • a)lo stato di avanzamento delle attivita' relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
  • b)le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2024, N. 131));
  • d)una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione puo' proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui ((ai commi 5 e 5-bis)), le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Testo vigente dal 17 settembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 17 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2021 al 17 settembre 2024. 46 parole tolte, 153 parole aggiunte in 5 capoversi.

… di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto tolto: definitivo aggiunto: di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo tolto: 23 aggiunto: 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo tolto: 18 aprile 2016 aggiunto: 31 marzo 2023, n. tolto: 50 aggiunto: 36, e comunque tolto: tale da aggiunto: deve:

b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2aggiunto: ;

aggiunto: b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, … per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027. aggiunto: Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 e' presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non puo' in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui tolto: al comma 5 aggiunto: ai commi 5 e 5-bis, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro tolto: sessanta aggiunto: centottanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della … vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui tolto: al comma 5 aggiunto: ai commi 5 e 5-bis, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture …

c) tolto: le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2024, N. 131;

… correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui tolto: al comma 5 aggiunto: ai commi 5 e 5-bis, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264~art10bis · fonte del testo

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