Art. 18 — Disposizioni transitorie
Fino alla data del 1 gennaio 2003 e' consentita l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine ed attrezzature di cui all'allegato I conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e gia' costruite alla stessa data. Fino alla data del 1 luglio 2003 restano ferme le autorizzazioni provvisorie rilasciate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli organismi abilitati a svolgere i compiti di cui all'articolo 12, comma 1.
Testo vigente dal 21 novembre 2002
