Art. 4 — Regime sanzionatorio
Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 5, il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";
- b)nell'articolo 6:
- 1)al comma 3, ultimo periodo, le parole: "con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta";
- 2)al comma 8, ultimo periodo, le parole: "al 5" sono sostituite dalle seguenti: "al 4";
- 3)il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";
- c)nell'articolo 7:
- 1)al comma 14, ultimo periodo, le parole: "al 5" sono sostituite dalle seguenti: "al 4";
- 2)il comma 16 e' sostituito dal seguente: "16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.". Nell'articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse. Nell'articolo 11, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse. Nell'articolo 11-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 4:
- 1)il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";
- 2)il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.".
- b)nell'articolo 8, il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'articolo 7, comma l, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.".
Testo vigente dal 4 agosto 1999
