Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 5, il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";
  • b)nell'articolo 6:
  • 1)al comma 3, ultimo periodo, le parole: "con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta";
  • 2)al comma 8, ultimo periodo, le parole: "al 5" sono sostituite dalle seguenti: "al 4";
  • 3)il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";
  • c)nell'articolo 7:
  • 1)al comma 14, ultimo periodo, le parole: "al 5" sono sostituite dalle seguenti: "al 4";
  • 2)il comma 16 e' sostituito dal seguente: "16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.". Nell'articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse. Nell'articolo 11, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse. Nell'articolo 11-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nell'articolo 4:
  • 1)il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";
  • 2)il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.".
  • b)nell'articolo 8, il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'articolo 7, comma l, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.".

Testo vigente dal 4 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-21;259~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari