Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due sono designati dal Ministro delle attivita' produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:

  • a)individua gli obiettivi e le priorita' delle attivita' dell'ente;
  • b)verifica l'attuazione dei programmi;
  • c)nomina il direttore generale, su proposta del presidente;
  • d)elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente;
  • e)approva il piano triennale, il piano annuale di attivita' ed i loro aggiornamenti;
  • f)approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento;
  • g)delibera in materia di costituzione di societa', partecipazioni dell'ENEA a societa', associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;
  • h)nomina i dirigenti e i responsabili delle unita' organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione. 12
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 2009, n. 99

1

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".

L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221

2

La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Testo vigente dal 2 febbraio 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 226/2006

    Parametro
    13 giugno 2006

    dichiara estinto il processo. Cos¨¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 114 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 120 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2009 al 2 febbraio 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221

    La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art6 · fonte del testo