Art. 6 — Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due sono designati dal Ministro delle attivita' produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:
- a)individua gli obiettivi e le priorita' delle attivita' dell'ente;
- b)verifica l'attuazione dei programmi;
- c)nomina il direttore generale, su proposta del presidente;
- d)elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente;
- e)approva il piano triennale, il piano annuale di attivita' ed i loro aggiornamenti;
- f)approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento;
- g)delibera in materia di costituzione di societa', partecipazioni dell'ENEA a societa', associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;
- h)nomina i dirigenti e i responsabili delle unita' organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione. 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 2009, n. 99
1La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221
2La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
Testo vigente dal 2 febbraio 2016
