Art. 14 — Direzioni centrali
Le direzioni centrali sono unita' organizzative espletanti attivita' di interesse generale, comuni a piu' organi o dipartimenti. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:
- a)assicurano l'elaborazione dei bilanci;
- b)curano l'amministrazione del personale;
- c)gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione;
- d)gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente;
- e)gestiscono la comunicazione esterna;
- f)curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attivita' correnti della rete scientifica;
- g)gestiscono gli affari societari;
- h)forniscono assistenza e supporto legale;
- i)supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi;
- l)gestiscono il patrimonio immobiliare. 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 2009, n. 99
1La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221
2La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
Testo vigente dal 2 febbraio 2016
