Art. 5-octies — Politica di remunerazione

I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, definiscono, in modo proporzionato all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', una sana politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il fondo, dei componenti dell'organo di controllo, del responsabile, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attivita' hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo. I fondi pensione di cui al comma 1 sono responsabili dell'attuazione della politica di remunerazione. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679, i fondi di cui al comma 1 rendono pubblicamente note con regolarita' le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione, i fondi di cui al comma 1 rispettano i seguenti principi:

  • a)la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attivita', il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilita' finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;
  • b)la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
  • c)la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
  • d)la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;
  • e)la politica di remunerazione si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
  • f)la politica di remunerazione e' riesaminata almeno ogni tre anni;
  • g)la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art5octies · fonte del testo

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