Art. 5-septies — Esternalizzazione

I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, possono esternalizzare funzioni o altre attivita', comprese le funzioni fondamentali. La responsabilita' finale delle attivita' e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonche' di quelli derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. I fondi pensione di cui al comma 1, che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attivita' garantiscono che le relative modalita' siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

  • a)arrecare un pregiudizio alla qualita' del sistema di governo del fondo;
  • b)determinare un indebito incremento del rischio operativo;
  • c)compromettere la capacita' della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;
  • d)compromettere la capacita' del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attivita' fornite. I fondi pensione di cui al comma 1, informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'esternalizzazione diventi operativa. La COVIP puo' richiedere in qualunque momento ai fondi pensione di cui al comma 1, e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attivita' esternalizzate. La COVIP puo' effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attivita' esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorita' di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate.

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art5septies · fonte del testo

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