Art. 13 — Forme pensionistiche individuali

Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

  • a)adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
  • b)contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalita' di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali ((di cui al comma 1, lettera b),)) costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2 ((, e la gestione delle stesse)), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c). L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2007 al 1 febbraio 2019. 14 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali aggiunto: di cui al comma 1, lettera b), costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2tolto: . La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),aggiunto: , e la gestione delle stesse, avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c)tolto: .. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art13 · fonte del testo

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