Art. 15-bis — Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane

I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. Un fondo pensione che intenda ((effettuare attivita' transfrontaliera in un altro Stato membro comunica)) per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome ((e l'ubicazione dell'amministrazione principale)) del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sara' ivi gestito. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal ((...)) ricevimento ((di tutte le informazioni di cui al comma 3)), dandone comunicazione al fondo pensione. (( Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilita', la professionalita' e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa puo', con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorita' dello Stato membro ospitante. )) Il fondo pensione e' tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere ((ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attivita' transfrontaliera)), nonche' le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attivita' transfrontaliera. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147)). La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ((al comma 6)) che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, ((decorse sei settimane)) dalla data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione puo' iniziare la sua attivita' nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato. Le Autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 ((...)). A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita' dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante ((di cui al comma 6)), l'Autorita' dello Stato membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarita', ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi ((all'impresa promotrice)) nello Stato membro ospitante. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, puo' anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147)).

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2012 al 1 febbraio 2019. 164 parole tolte, 88 parole aggiunte.

… dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. Un fondo pensione che intenda tolto: operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di aggiunto: effettuare attivita' transfrontaliera in un altro Stato membro tolto: e' tenuto a comunicare aggiunto: comunica per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome aggiunto: e l'ubicazione dell'amministrazione principale del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sara' ivi … cui al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal tolto: loro ricevimentoaggiunto: ... ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, dandone comunicazione al fondo pensione. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilita' tolto: e professionalita'aggiunto: , la professionalita' e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa puo'aggiunto: , con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita' transfrontaliera … rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere tolto: agli iscritti aggiunto: ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attivita' transfrontaliera, nonche' le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attivita' transfrontaliera. tolto: Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attivita' svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformita' all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attivita' transfrontaliera aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui tolto: ai commi 6 e 7 aggiunto: al comma 6 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, tolto: decorsi due mesi aggiunto: decorse sei settimane dalla data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte … ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6tolto: , mentre la COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7aggiunto: .... A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che … adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante tolto: in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri aggiunto: di cui al comma 6, l'Autorita' dello Stato membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le … compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi tolto: al datore di lavoro aggiunto: all'impresa promotrice nello Stato membro ospitante. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi pensione devono … 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori. tolto: La COVIP puo' prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art15bis · fonte del testo

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