Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione ((nonche' di)) fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19-quinquies e' inserito il seguente: «Art. 19-sexies (Risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attivita' di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo ((...)) aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti ((...)) di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti ((...)) di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies. 2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che ((risultino assicurate l'imparzialita' e l'indipendenza)) dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. 3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 e' alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.». All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono sostituite dalle seguenti: «delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni». ((Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione del personale avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attivita' istituzionale della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di euro 1.500.000 annui".)) ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP)). ((Nelle more della riforma organica della materia e ferme restando le attribuzioni e le attivita', anche in materia di vigilanza, previste a legislazione vigente, i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 5 provvedono a redigere e a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonche' a trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati. Il bilancio e la relativa documentazione sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.)) ((I bilanci e le relazioni di cui al comma 3 sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati e forniscono un quadro fedele delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria, ivi compresa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:))

  • a)((il numero degli iscritti e dei beneficiari;))
  • b)((l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva;))
  • c)((l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia;))
  • d)((il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate;))
  • e)((l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo;))
  • f)((il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate;))
  • g)((i costi di gestione sostenuti nell'esercizio;))
  • h)((con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.)) ((Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano, restando in ogni caso esclusi le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, e, in particolare:))
  • a)((ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;))
  • b)((agli enti, alle casse e alle societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalita' assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;))
  • c)((alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purche' organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.)) ((Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono svolti nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di protezione e trattamento dei dati personali.)) ((L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'impossibilita' dell'iscrizione, del rinnovo o comunque della permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' della fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente.)) ((Le disposizioni dei commi da 3 a 7 si applicano dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 APRILE 2026, N. 50)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 APRILE 2026, N. 50)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 APRILE 2026, N. 50)). ((Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' sostituito dal seguente: "202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date")).

Testo vigente dal 21 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 701 parole tolte, 683 parole aggiunte in 22 capoversi.

Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonche' di tolto: vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale Al decreto … la COVIP esercita la propria attivita' di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativotolto: , nonche' gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,aggiunto: ... aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti tolto: e agli entiaggiunto: ... di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti tolto: e agli entiaggiunto: ... di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies. 2. La … di risoluzione delle controversie, nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che tolto: risulti assicurata l'imparzialita' e indipendenza aggiunto: risultino assicurate l'imparzialita' e l'indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e … quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni». tolto: La COVIP esercita la vigilanza sui aggiunto: Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione del personale avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attivita' istituzionale della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di euro 1.500.000 annui". Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP. Nelle more della riforma organica della materia e ferme restando le attribuzioni e le attivita', anche in materia di vigilanza, previste a legislazione vigente, i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionaletolto: , comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalita' operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attivita' relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonche' gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente. La vigilanza aggiunto: di cui al comma 5 provvedono a redigere e a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonche' a trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati. Il bilancio e la relativa documentazione sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile. I bilanci e le relazioni di cui al comma 3 sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati e forniscono un quadro fedele delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria, ivi compresa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

aggiunto: a) il numero degli iscritti e dei beneficiari;

aggiunto: b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva;

aggiunto: c) l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia;

aggiunto: d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate;

aggiunto: e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo;

aggiunto: f) il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate;

aggiunto: g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio;

Mostra gli altri 14 capoversi cambiati

aggiunto: h) con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano, restando in ogni caso esclusi le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al tolto: comma 3 e' esercitata aggiunto: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, e, in particolaretolto: , sui seguenti soggetti:

a) tolto: i aggiunto: ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) tolto: gli enti, casse e aggiunto: agli enti, alle casse e alle societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalita' assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del aggiunto: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) tolto: le aggiunto: alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di … o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, aggiunto: lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari. tolto: Restano in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'IVASS. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP:

tolto: a) tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalita' di iscrizione, permanenza e cancellazione;

tolto: b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;

tolto: c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilita' degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalita' e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;

tolto: d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonche' la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;

tolto: e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

tolto: f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita'. La COVIP vigila altresi' sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalita' integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonche' sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale. Con regolamento della COVIP, da adottare, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti:

tolto: a) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;

tolto: b) i requisiti patrimoniali, di solvibilita' e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;

tolto: c) gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti;

tolto: d) le modalita' di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanita' integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalita', equita' e solidarieta' del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti. Il finanziamento della COVIP per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3 e' integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla COVIP. Il contributo e' definito nel rispetto dei criteri di proporzionalita' e gradualita' ed e' fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza. Con regolamento adottato dalla COVIP sono stabilite le modalita' di determinazione, riscossione e versamento del contributo di aggiunto: Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono svolti nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di protezione e trattamento dei dati personali. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'impossibilita' dell'iscrizione, del rinnovo o comunque della permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' della fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 si applicano dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 APRILE 2026, N. 50. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 APRILE 2026, N. 50. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 APRILE 2026, N. 50. Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' sostituito dal seguente: "202. Le disposizioni di cui al comma tolto: 9. Le modalita' e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo societario, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 7, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata aggiunto: 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-19;19~art29 · fonte del testo

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