Art. 16-bis — Disposizioni in materia di organi delle forme pensionistiche complementari
((Gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, durano in carica cinque esercizi e gli incarichi non possono essere rinnovati per piu' di due mandati consecutivi.)) ((Il presidente e il vicepresidente delle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 sono eletti dall'organo di amministrazione tra i propri componenti.)) ((Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 1 non si computano i mandati completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Testo vigente dal 28 giugno 2026
