Art. 2 — Destinatari
Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
- a)i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo ((15 giugno 2015, n. 81));
- b)i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
- c)i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
- d)i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:
- a)per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
- b)per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
Testo vigente dal 1 febbraio 2019
