Art. 20 — Protezione dall'espulsione
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((ed in conformita' degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia,)) il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:
- a)sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
- b)rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
Testo vigente dal 22 marzo 2014
