Art. 4 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
All'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 6 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
- b)al comma 6 le parole: «, nell'ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse;
- c)al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.»;
- d)al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «nei modi» sono inserite le seguenti: «e secondo i metodi»;
- e)al comma 7, secondo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
- f)al comma 7, secondo periodo, le parole: «, nell'ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse;
- g)al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.».
Testo vigente dal 28 gennaio 2013
