Art. 5 — Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, secondo periodo, le parole: «al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, »;
- b)al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La richiesta della regione o della provincia autonoma deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico.».
Testo vigente dal 28 gennaio 2013
