Art. 1 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
All'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;»;
- b)al comma 1, lettera u), le parole: «, effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo» sono soppresse;
- c)al comma 1, lettera v), la parola: «matematici» e' soppressa;
- d)al comma 1, lettera ee), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le attivita' di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella realizzazione dei programmi stessi;».
Testo vigente dal 28 gennaio 2013
