Art. 2 — Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
All'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «dai commi 3, 4, e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 4, e 5»;
- b)al comma 6 le parole: «otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
- c)al comma 6, dopo le parole: «della rete di misura» sono inserite le seguenti: «o del programma di valutazione»;
- d)al comma 6, il settimo periodo e' soppresso;
- e)al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «, al fine di valutarne gli effetti,»;
- f)al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «o l'adeguamento» sono inserite le seguenti: «, nonche' la gestione»;
- g)al comma 9, primo periodo, la parola: «valuti» e' sostituita dalla seguente: «consideri»;
- h)al comma 10, primo periodo, le parole: «dei soggetti, inclusi gli enti locali e i concedenti o concessionari di pubblici servizi, tenuti ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorita' pubbliche definite dall'articolo 2, comma 1,»;
- i)al comma 12 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti».
Testo vigente dal 28 gennaio 2013
