Art. 8 — Valutazione della qualità dell'aria ambiente e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono

La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' effettuata, per l'ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi successivi e dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono superano, in almeno uno sui cinque anni civili precedenti, gli obiettivi a lungo termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili precedenti, e' consentito determinare il superamento anche mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi in continuo costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e' assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione dell'ozono pari a quello previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero di stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello previsto dall'allegato IX paragrafo 3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione previsto dall'allegato IX, paragrafo 1, puo' essere ridotto alle condizioni previste dal paragrafo 2 di tale allegato. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono sono stati inferiori, in tutti i cinque anni civili precedenti, agli obiettivi a lungo termine previsti dall'allegato VII, paragrafo 3, il numero delle stazioni di misurazione di ozono e di biossido di azoto e' stabilito in conformita' all'allegato IX, paragrafo 4. ((Con uno o piu' decreti)) del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate ((...)) le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il numero di tali stazioni, su tutto il territorio nazionale, e' compreso tra sei e dodici, in funzione dell'orografia, in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 2, ed e' pari ad almeno tre in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5. ((I decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.)) La misurazione dei precursori dell'ozono e' svolta nei modi ((e secondo i metodi)) indicati all'allegato X. ((Con uno o piu' decreti)) del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, sul territorio nazionale ((...)) almeno tre stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi dell'allegato X e sono disciplinate le modalita' di comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europea. ((I decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.)) Alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente ed alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome. Si applica, anche in riferimento al presente articolo, quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 5, commi da 6 a 9 e comma 11. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti dall'allegato VI.

Testo vigente dal 12 febbraio 2013

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Che cosa è cambiato dal 12 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2010 al 12 febbraio 2013. 14 parole tolte, 80 parole aggiunte.

… e di biossido di azoto e' stabilito in conformita' all'allegato IX, paragrafo 4. Con tolto: decreto aggiunto: uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuatetolto: , nell'ambito delle reti di misura regionali,aggiunto: ... le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali per … almeno tre in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5. aggiunto: I decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome. La misurazione dei precursori dell'ozono e' svolta nei modi aggiunto: e secondo i metodi indicati all'allegato X. Con tolto: decreto aggiunto: uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, sul territorio nazionaletolto: , nell'ambito delle reti di misura regionali,aggiunto: ... almeno tre stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi dell'allegato X e sono disciplinate le modalita' di comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europeaaggiunto: . I decreti disciplinano altresi' le modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome. Alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente ed alla classificazione delle zone e degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;155~art8 · fonte del testo

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