Art. 31 — Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi
Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.
Testo vigente dal 16 febbraio 2008
