Art. 29 — Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 146. - 1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione e' stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo. 2. La prescrizione e' interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione puo' essere superato il termine di dieci anni. 3. Se per il fatto addebitato e' iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. 4. L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.».

Testo vigente dal 11 agosto 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 229/2014

    Questione infondata
    6 ottobre 2014

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 146, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249), impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto eleva da quattro a cinque anni il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare del notaio e introduce l'istituto dell'interruzione del corso della prescrizione. L'art. 7 della legge n. 246 del 2005 ha delegato il Governo ad adottare appositi decreti legislativi per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prevedendo l'obbligo di legiferare anche in ordine alla previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale ed alla revisione dell'istituto della recidiva. L'art. 76 Cost. non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, nella specie, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo. Pertanto, l'ampliamento del termine prescrizionale dell'illecito disciplinare del notaio e l'introduzione dell'istituto dell'interruzione del corso della prescrizione costituiscono scelte del legislatore delegato coerenti con gli indirizzi generali della delega e compatibili con la sua ratio . - Sulla struttura del controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 230/2010, 112/2008, 98/2008 e 140/2007. - Sui criteri per la corretta individuazione del contenuto della delega, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 341/2007, 426/2006 e 285/2006. - In relazione alla necessità di interpretare le disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi posti dal legislatore delegante, a loro volta da interpretare alla luce della ratio della legge delega, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 237/2013, 119/2013, 272/2012 e 98/2008. - Sulla possibilità per il legislatore delegato di valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, «nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi», v. le citate sentenze nn. 98/2008 e 163/2000.

    Art. 29 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai · Art. 7 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari