Art. 1 — Assetto generale della contribuzione erariale agli enti locali

[1]Il sistema dei trasferimenti erariali a province, comuni e comunita' montane si articola nei seguenti fondi:

  • a)fondo ordinario per le province ed i comuni;
  • b)fondo ordinario per le comunita' montane;
  • c)fondo consolidato;
  • d)fondo per la perequazione e per gli incentivi;
  • e)fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
  • f)fondo nazionale speciale per gli investimenti;
  • g)fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali. Il fondo ordinario per province e comuni e' cosi composto:
  • a)dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, al netto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 162, e degli incrementi di cui all'articolo 1, comma 156, e comma 164, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;
  • b)dalle quote del fondo consolidato attribuite per il 1997 e non comprese nella previsione di cui al comma 4, complessivamente pari a lire 4.060.150.000.000;
  • c)dai trasferimenti statali dovuti ai sensi dell'articolo 91, commi 4 e 10, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e delle procedure di mobilita' del personale nell'ambito del risanamento degli enti dissestati. Il fondo ordinario per le comunita' montane e' cosi' composto:
  • a)dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;
  • b)dalla dotazione complessiva del fondo consolidato attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;
  • c)dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Il fondo consolidato per province, comuni e comunita' montane, che rimane attribuito ai singoli enti beneficiari sino alle scadenze di legge, e' cosi composto:
  • a)dal contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, conseguente all'ampliamento del sistema della tesoreria unica, di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 180.000.000.000 per il 1997;
  • b)dai contributi a favore delle nuove province, previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, complessivamente pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;
  • c)dai contributi a favore delle province di Catanzaro, Forli' e Vercelli previsti dall'articolo 1, comma 164, lettera c), della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 10.000.000.000 per il 1997;
  • d)dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per gli adempimenti ad esse affidate, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali, dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 novembre 1989, n. 373, complessivamente pari a lire 525.000.000 per il 1997;
  • e)dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle nuove province per l'istituzione di provveditorati agli studi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, complessivamente pari a lire 2.400.000.000 per il 1997;
  • f)dai contributi in favore del comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, di cui all'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, complessivamente pari a lire 35.000.000.000 per il 1997;
  • g)dai contributi in favore del comune di Pozzuoli per l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali al complesso di Monteruscello, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto - legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il 1997;
  • h)da altri contributi assegnati ad enti specificamente individuati in base a disposizioni normative. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per province e comuni e' cosi' composto:
  • a)dalla dotazione attribuita per il 1997 al fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale, incrementata della quota del fondo utilizzata per il 1997 ai fini di cui all'articolo 1, comma 164, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 1.820.922.000.000;
  • b)dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province, comuni e comunita' montane e' determinato nella misura stabilita dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti e' composto dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, derivante dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali e' determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per l'anno 1997 la dotazione del fondo e' pari a complessive lire 8.590.000.000.000. Per gli anni successivi la dotazione del fondo e' aggiornata secondo i criteri indicati dall'articolo 88, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[2]Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 29 luglio 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244~art1 · fonte del testo

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