Art. 7 — Finalità ed attribuzione del fondo nazionale speciale per gli investimenti
Il fondo e' destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15 -bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti in gravissime condizioni di degrado. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 7, e' ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 29 luglio 1997
