Art. 6 — Finalità ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti

I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti sono specificamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico - sociale e territoriale stabiliti dalla regione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti o di altri investimenti. Nel caso in cui non siano utilizzati nell'anno di assegnazione si considerano impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione per legge. Ove la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi e' determinata dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge. Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane spettano contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti con le seguenti modalita':

  • a)l'assegnazione e' disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  • b)per le province ed i comuni i contributi sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente, con riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati piu' recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al Servizio statistico nazionale e da questo divulgati. Ai fini del riparto valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6; ove i dati delle opere pubbliche non consentono operazioni di riaggregazione, valgono le classi di enti all'uopo indicati. Dalla parte del fondo cosi' determinato spettante ai comuni viene prioritariamente assegnata ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti una quota pari al 20 per cento, da ripartire con i medesimi criteri sopra individuati;
  • c)per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M.

Testo vigente dal 29 luglio 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244~art6 · fonte del testo

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