Art. 2-bis — Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte
Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunita' montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali gia' erogati alle comunita' montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.
Testo vigente dal 7 dicembre 2008
