Art. 4 — Contributi ordinari per le comunità montane

I contributi ordinari per le comunita' montane sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, prendendo a base, per ciascun ente, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti. Nel caso di variazioni relative alle comunita' montane i contributi ordinari vengono rideterminati con le seguenti modalita':

  • a)in caso di fusione i contributi spettanti agli enti originari si sommano;
  • b)in caso di scissione i contributi spettanti all'ente originario sono ripartiti in base alla popolazione;
  • c)in caso di modificazioni territoriali i contributi spettanti agli enti interessati sono ripartiti in base alla popolazione. L'incremento annuale del fondo ordinario derivante dal1'aggiornamento di cui all'articolo 2 viene destinato, prioritariamente, per il finanziamento di nuove comunita' montane, escluse le fattispecie di cui al comma 2. La parte non utilizzata e la quota di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuite, pro quota, a tutte le comunita' montane con le seguenti modalita':
  • a)per il 75 per cento in ragione della popolazione montana;
  • b)per il 25 per cento in ragione del territorio delle comunita' montane. Per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzati i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.)

Testo vigente dal 29 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244~art4 · fonte del testo

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