Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. (( Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Il presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • a)aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
  • b)essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
  • c)essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo. ))

Testo vigente dal 11 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1999 al 11 febbraio 2004. 39 parole tolte, 127 parole aggiunte in 4 capoversi.

… esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. Il presidente e' tolto: individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6. aggiunto: eletto dal Consiglio nazionale. Il presidente, eletto tolto: a norma dell'articolo 9 aggiunto: ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del tolto: Ministro per i beni e le attivita' culturali aggiunto: Presidente della Repubblica. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Il presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

aggiunto: a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;

aggiunto: b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;

aggiunto: c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242~art8 · fonte del testo

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