Art. 8 — Presidente del CONI
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. (( Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Il presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a)aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
- b)essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
- c)essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo. ))
Testo vigente dal 11 febbraio 2004
