Art. 12 — Segretario generale
Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
- a)provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici ((per la funzionalita' dell'ente));
- b)predispone il bilancio dell'ente;
- c)espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali ((delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.))
Testo vigente dal 11 febbraio 2004
